Art. 4
Compito generale dell’Agenzia
In vigore dal 27 giu 2023
Compito generale dell’Agenzia
1. L’Agenzia:
a)
fornisce all’Unione e agli Stati membri informazioni fattuali, obiettive, affidabili e comparabili e diffonde allerte precoci e valutazioni del rischio a livello dell’Unione riguardanti stupefacenti, consumo di stupefacenti, disturbi legati a tale consumo e tossicodipendenze, prevenzione, trattamento, cure, riduzione del rischio e del danno, riabilitazione, reinserimento sociale e recupero, mercati e offerta di stupefacenti, compresi la produzione e il traffico illeciti, e altre questioni pertinenti connesse agli stupefacenti e le loro conseguenze; e
b)
raccomanda azioni adeguate e concrete, basate su dati probanti, su come affrontare in modo efficiente e tempestivo le sfide riguardanti stupefacenti, consumo di stupefacenti, disturbi legati a tale consumo e tossicodipendenze, prevenzione, trattamento, cure, riduzione del rischio e del danno, riabilitazione, reinserimento sociale e recupero, mercati e offerta di stupefacenti, compresi la produzione e il traffico illeciti, e altre questioni pertinenti connesse agli stupefacenti e le loro conseguenze.
2. Nello svolgimento dei suoi compiti, l’Agenzia garantisce il pieno rispetto dei diritti fondamentali e delle norme in materia di protezione dei dati e adotta un approccio basato su dati probanti, integrato, equilibrato e multidisciplinare al fenomeno degli stupefacenti. Tale approccio include una prospettiva in materia di diritti umani, genere e parità di genere, età, salute, equità sanitaria e prospettive sociali.
Storico versioni
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