Art. 38 · Diritti

Art. 38

Diritti

In vigore dal 27 giu 2023
Diritti 1.   L’Agenzia può fornire su richiesta i servizi aggiuntivi seguenti: a) formazione personalizzata; b) determinate attività di sostegno agli Stati membri, non individuate come prioritarie ma che potrebbero essere realizzate con esiti positivi se finanziate da risorse nazionali; c) programmi di sviluppo delle capacità per i paesi terzi, che non sono oggetto di finanziamenti specifici distinti dell’Unione; d) la valutazione degli organismi nazionali istituiti in paesi terzi, in particolare nei paesi candidati, ai sensi dell’, paragrafo 3; e) altri servizi su misura svolti su richiesta di un paese partecipante e che necessitano dell’investimento di ulteriori risorse a sostegno di attività nazionali. L’Agenzia riscuote diritti per la fornitura dei servizi di cui al primo comma. 2.   Su proposta del direttore esecutivo, previa consultazione della Commissione, il consiglio di amministrazione fissa in modo trasparente il metodo di calcolo dell’importo dei diritti e le relative modalità di pagamento. 3.   I diritti sono proporzionati ai costi del servizio fornito in modo economicamente efficace, e sono sufficienti a coprire tali costi. Sono fissati a un livello tale da garantire che non siano discriminatori e che si evitino eccessivi oneri finanziari o amministrativi per i portatori di interessi. 4.   I diritti sono fissati a un livello tale da evitare un disavanzo o un significativo accumulo di eccedenze nel bilancio dell’Agenzia. Nel caso si registri regolarmente un saldo positivo significativo del bilancio risultante dalla prestazione dei servizi coperti dai diritti, o in caso di saldo negativo significativo risultante dalla prestazione dei servizi coperti dai diritti, il consiglio di amministrazione riesamina il metodo di calcolo dei diritti in conformità della procedura di cui al paragrafo 2. 5.   Se del caso, l’Agenzia include una relazione sui diritti riscossi e sulla loro incidenza sul bilancio dell’Agenzia nell’ambito della procedura di rendicontazione stabilita all’.
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