Art. 37 · Bilancio

Art. 37

Bilancio

In vigore dal 27 giu 2023
Bilancio 1.   Tutte le entrate e le spese dell’Agenzia formano oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l’anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell’Agenzia. 2.   Le entrate e le spese iscritte nel bilancio dell’Agenzia devono risultare in pareggio. 3.   Fatte salve altre risorse, le entrate dell’Agenzia comprendono: a) un contributo dell’Unione iscritto al bilancio generale dell’Unione; b) eventuali contributi finanziari volontari degli Stati membri; c) i diritti versati come corrispettivo per servizi resi ai sensi dell’; d) eventuali contributi finanziari delle organizzazioni e organismi e dei paesi terzi di cui rispettivamente agli ; e e) finanziamenti dell’Unione in regime di gestione indiretta o sotto forma di sovvenzioni ad hoc ai sensi delle regole finanziarie applicabili all’Agenzia e delle disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno alle politiche dell’Unione. 4.   L’importo e l’origine delle eventuali entrate di cui al paragrafo 3, lettere da b) a e), sono inclusi nei conti annuali dell’Agenzia e chiaramente specificati nella relazione annuale sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’Agenzia di cui all’, paragrafo 3. 5.   Le spese dell’Agenzia comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese d’esercizio. Le spese d’esercizio possono comprendere le spese di sostegno ai punti focali nazionali, ai sensi dell’, paragrafo 5.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:1322:oj#art-37