Art. 34 · Compiti dei punti focali nazionali

Art. 34

Compiti dei punti focali nazionali

In vigore dal 27 giu 2023
Compiti dei punti focali nazionali 1.   I punti focali nazionali costituiscono l’interfaccia tra i paesi partecipanti e l’Agenzia e ne sostengono le interazioni. 2.   Per aiutare l’Agenzia a espletare efficacemente il suo compito generale e i suoi compiti specifici, definiti rispettivamente agli , contribuendo così a un’azione coordinata dell’Unione, ciascun punto focale nazionale svolge i compiti seguenti: a) coordina a livello nazionale le attività di raccolta e monitoraggio dei dati relativi agli stupefacenti, ai fini della comunicazione di tali dati all’Agenzia; b) raccoglie i dati e le informazioni nazionali pertinenti nei settori contemplati all’ conformemente al pacchetto di relazioni nazionali di cui all’, paragrafo 2 e li trasmette all’Agenzia. Nel far questo, il punto focale nazionale riunisce le esperienze acquisite in diversi settori – in particolare sanità, giustizia e attività di contrasto – e, se del caso, coopera con gli esperti e le organizzazioni nazionali, la comunità scientifica, le organizzazioni della società civile e gli altri portatori di interessi pertinenti che operano nel contesto della politica in materia di stupefacenti; c) contribuisce al monitoraggio degli stupefacenti e del loro consumo e riferisce in merito, anche alle organizzazioni internazionali; d) sostiene, ove opportuno, lo sviluppo di nuove fonti di dati epidemiologici per facilitare la comunicazione tempestiva delle tendenze nel consumo delle sostanze; e) sostiene esercizi di raccolta di dati ad hoc e mirati riguardanti nuove minacce alla salute e alla sicurezza; f) comunica all’Agenzia informazioni relative alle nuove tendenze e sfide per quanto concerne il consumo di sostanze psicoattive esistenti o di nuove combinazioni di sostanze psicoattive in grado di costituire un pericolo per la salute, nonché informazioni relative alle eventuali misure in materia di sanità; g) contribuisce allo scambio di informazioni e al sistema di allerta precoce in relazione alle nuove sostanze psicoattive, conformemente al capo III; h) contribuisce all’elaborazione di indicatori rilevanti e di altri insiemi di dati pertinenti, comprese linee direttrici per la loro applicazione, allo scopo di ottenere informazioni affidabili e comparabili a livello dell’Unione, conformemente all’; i) nomina, su richiesta dell’Agenzia, esperti nazionali per le discussioni specifiche sugli indicatori rilevanti e per gli altri esercizi di raccolta di dati ad hoc e mirati; j) promuove l’uso di protocolli e norme di raccolta dati concordati a livello internazionale per monitorare gli stupefacenti e il loro consumo nel paese; k) presenta una relazione annuale delle sue attività all’Agenzia e ad altri portatori di interessi pertinenti; l) attua meccanismi di garanzia della qualità per garantire l’affidabilità dei dati e delle informazioni che ottiene. 3.   A seconda delle loro capacità, inoltre, i punti focali nazionali monitorano, analizzano e interpretano le informazioni pertinenti nei settori contemplati all’. I punti focali nazionali forniscono all’Agenzia tali informazioni e le informazioni su politiche e soluzioni applicate. 4.   I punti focali nazionali instaurano e mantengono la cooperazione necessaria con le autorità, gli organismi, le agenzie e le organizzazioni nazionali e regionali competenti per la raccolta delle informazioni di cui hanno bisogno per svolgere i propri compiti ai sensi del paragrafo 2. 5.   Nel raccogliere i dati a norma del presente articolo, i punti focali nazionali garantiscono, ove possibile, che i dati raccolti siano disaggregati per sesso o per genere. Nel raccogliere e presentare i dati a norma del presente articolo, i punti focali nazionali prendono in considerazione gli aspetti sensibili alle specificità di genere della politica in materia di stupefacenti. I punti focali nazionali non trasmettono dati che permettano l’identificazione di persone o di piccoli gruppi di persone e si astengono dal trasmettere qualsiasi informazione relativa a specifiche persone.
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