Art. 33 · Punto focale nazionale

Art. 33

Punto focale nazionale

In vigore dal 27 giu 2023
Punto focale nazionale 1.   Ogni paese partecipante designa, con opportune disposizioni giuridiche o amministrative nazionali, un singolo punto focale nazionale, istituito su base permanente e con un mandato chiaro. La designazione di un punto focale nazionale e la nomina del suo direttore, come pure ogni cambiamento relativo a tali nomine, sono comunicati all’Agenzia tramite il membro nazionale del consiglio di amministrazione. 2.   L’autorità nazionale responsabile provvede a conferire al punto focale nazionale i compiti di cui all’, paragrafo 2. Il direttore del punto focale nazionale, o un supplente, rappresenta il punto focale nazionale nella rete Reitox. 3.   I punti focali nazionali sono indipendenti sotto il profilo scientifico e garantiscono la qualità dei loro dati. 4.   I punti focali nazionali pianificano le proprie attività in anticipo e dispongono di adeguate risorse di bilancio e umane, assegnate dai bilanci nazionali e cofinanziate dall’Agenzia conformemente al paragrafo 5 del presente articolo, per adempiere al loro mandato e svolgere i loro compiti definiti all’, paragrafo 2, e dispongono di attrezzature e strutture sufficienti per sostenere le loro attività quotidiane. 5.   I costi di base dei punti focali nazionali di ciascuno Stato membro sono cofinanziati mediante una sovvenzione dell’Agenzia a condizione che soddisfino le condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4. Per ottenere tale cofinanziamento, il punto focale nazionale firma una convenzione di sovvenzione con l’Agenzia su base annua. Il livello di cofinanziamento è proposto dal direttore esecutivo, è approvato dal consiglio di amministrazione ed è periodicamente rivisto. L’Agenzia può accordare ai punti focali nazionali finanziamenti supplementari ad hoc per la partecipazione e l’esecuzione di progetti specifici. 6.   L’Agenzia valuta i punti focali nazionali conformemente all’.
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