Art. 32 · La rete europea di informazione sulle droghe e le tossicodipendenze

Art. 32

La rete europea di informazione sulle droghe e le tossicodipendenze

In vigore dal 27 giu 2023
La rete europea di informazione sulle droghe e le tossicodipendenze 1.   Attraverso la rete europea di informazione sulle droghe e le tossicodipendenze («rete Reitox»), gli Stati membri contribuiscono al compito dell’Agenzia di raccogliere e comunicare informazioni coerenti e standardizzate sul fenomeno degli stupefacenti in tutta l’Unione. La rete Reitox è formata dai punti focali nazionali designati ai sensi dell’ e da un punto focale per la Commissione. 2.   La rete Reitox elegge fra i suoi membri un portavoce e da uno a tre viceportavoce. Il portavoce rappresenta la rete Reitox presso l’Agenzia e può partecipare in veste di osservatore alle riunioni del consiglio di amministrazione. 3.   La rete Reitox tiene almeno una riunione ordinaria all’anno. Le riunioni sono convocate e presiedute dall’Agenzia. La rete Reitox si riunisce inoltre su iniziativa del suo portavoce o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
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