Art. 30 · Responsabilità del direttore esecutivo

Art. 30

Responsabilità del direttore esecutivo

In vigore dal 27 giu 2023
Responsabilità del direttore esecutivo 1.   Il direttore esecutivo è responsabile della gestione dell’Agenzia. Il direttore esecutivo risponde al consiglio di amministrazione. 2.   Fatte salve le competenze della Commissione, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo. 3.   Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo circa l’esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione sull’esercizio delle sue funzioni. 4.   Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell’Agenzia. 5.   Il direttore esecutivo è responsabile dell’esecuzione dei compiti specifici dell’Agenzia di cui all’. In particolare, il direttore esecutivo ha la responsabilità: a) dell’amministrazione ordinaria dell’Agenzia; b) di preparare e attuare le decisioni approvate dal consiglio di amministrazione; c) di preparare il documento unico di programmazione di cui all’ e di presentarlo al consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione; d) di attuare il documento unico di programmazione e di riferire in merito al consiglio di amministrazione; e) di elaborare la relazione annuale di attività consolidata per l’Agenzia e di presentarla al consiglio di amministrazione per valutazione e adozione; f) di proporre al consiglio di amministrazione il livello di cofinanziamento di cui all’, paragrafo 5, laddove tale cofinanziamento debba essere accordato ai punti focali nazionali; g) di proporre al consiglio di amministrazione il metodo di calcolo dei diritti e le modalità di pagamento di cui all’; h) di elaborare un piano d’azione di seguito in relazione alle conclusioni delle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e alle indagini dell’OLAF e dell’EPPO, ai sensi dell’, e di riferire sui progressi compiuti, due volte all’anno alla Commissione e periodicamente al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo; i) di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione mediante l’applicazione di misure preventive contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita, fatti salvi i poteri investigativi dell’OLAF e dell’EPPO, mediante controlli effettivi e, qualora siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, se del caso, mediante l’applicazione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, nonché comunicando all’EPPO conformemente all’ del regolamento (UE) 2017/1939 qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale l’EPPO stessa possa esercitare la sua competenza; j) di elaborare per l’Agenzia strategie antifrode e strategie per conseguire miglioramenti dell’efficienza e realizzare sinergie, e di presentarle al consiglio di amministrazione per approvazione; k) di predisporre il progetto per le regole finanziarie applicabili all’Agenzia; l) di predisporre il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Agenzia e di eseguire il bilancio. 6.   Il direttore esecutivo può decidere di collocare uno o più funzionari di collegamento presso le istituzioni dell’Unione e presso gli organi e gli organismi pertinenti dell’Unione per svolgere i compiti dell’Agenzia in maniera efficiente ed efficace. Preliminarmente, il direttore esecutivo ottiene il consenso della Commissione e del consiglio di amministrazione. Le decisioni di collocare funzionari di collegamento precisano, in modo da evitare costi inutili e duplicazioni delle funzioni amministrative dell’Agenzia, l’ambito delle attività che i funzionari di collegamento devono espletare. 7.   Su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, il direttore esecutivo partecipa senza indebito ritardo alle riunioni organizzate dal Parlamento europeo o dal Consiglio, a seconda dei casi, su qualsiasi tema connesso al mandato dell’Agenzia.
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