Art. 29
Direttore esecutivo
In vigore dal 27 giu 2023
Direttore esecutivo
1. Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo dell’Agenzia ai sensi dell’, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.
2. Il consiglio di amministrazione nomina il direttore esecutivo sulla base di un elenco di almeno tre candidati proposti dalla Commissione seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente. La procedura di selezione comprende la pubblicazione di un invito a manifestare interesse nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e in altri mezzi di comunicazione adeguati. La Commissione consulta il consiglio di amministrazione in merito al progetto di invito a manifestare interesse. La Commissione può includere un rappresentante del consiglio di amministrazione nella procedura di selezione, in qualità di osservatore.
Prima della nomina al posto di direttore esecutivo da parte del consiglio di amministrazione, i candidati proposti dalla Commissione possono essere invitati a rendere quanto prima una dichiarazione dinanzi alla commissione o alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di detta commissione o dette commissioni. Dopo aver sentito la dichiarazione e le risposte, il Parlamento europeo può adottare un parere nel quale espone la sua opinione e lo trasmette al consiglio di amministrazione.
3. Ai fini della conclusione del contratto con il direttore esecutivo, l’Agenzia è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione.
4. Il mandato del direttore esecutivo ha una durata di cinque anni. Entro la fine di tale periodo la Commissione effettua una valutazione che tiene conto dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo, anche con il contributo preventivo del consiglio di amministrazione, e dei compiti e delle sfide futuri dell’Agenzia.
5. Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 4, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta per un periodo di non più di cinque anni.
Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo dell’intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Prima che il consiglio di amministrazione decida di prorogare il mandato del direttore esecutivo, quest’ultimo può essere invitato a rendere quanto prima una dichiarazione dinanzi alla commissione o alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di detta commissione o dette commissioni.
6. Il direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non partecipa a un’altra procedura di selezione per lo stesso incarico alla fine del periodo complessivo.
7. Il direttore esecutivo può essere rimosso dall’incarico solo su decisione del consiglio di amministrazione adottata su proposta della Commissione. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati dei motivi di tale decisione, nel pieno rispetto dei requisiti di riservatezza applicabili.
8. Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni riguardanti la nomina del direttore esecutivo, la proroga del suo mandato o la sua rimozione dall’incarico a maggioranza di due terzi dei suoi membri con diritto di voto.
Storico versioni
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