Art. 28 · Comitato esecutivo

Art. 28

Comitato esecutivo

In vigore dal 27 giu 2023
Comitato esecutivo 1.   Il comitato esecutivo: a) delibera sulle questioni previste dalle regole finanziarie adottate a norma dell’ e non riservate al consiglio di amministrazione ai sensi del presente regolamento; b) assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne, così come dalle indagini dell’OLAF e dell’EPPO, ai sensi dell’; c) fatte salve le responsabilità del direttore esecutivo, stabilite all’, monitora e sorveglia l’attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione, al fine di rafforzare il controllo della gestione amministrativa e di bilancio. 2.   Ove necessario, per motivi di urgenza, il comitato esecutivo può prendere determinate decisioni provvisorie in luogo del consiglio di amministrazione, in particolare su questioni di gestione amministrativa, tra cui la sospensione della delega dei poteri dell’autorità che ha il potere di nomina e le questioni di bilancio. Le condizioni per l’adozione di tali decisioni provvisorie sono definite nel regolamento interno del consiglio di amministrazione. 3.   Il comitato esecutivo è composto dal presidente e dal vicepresidente del consiglio di amministrazione, da altri due membri nominati dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri aventi diritto di voto, e dai due rappresentanti della Commissione nel consiglio di amministrazione. Il presidente del consiglio di amministrazione è anche presidente del comitato esecutivo. Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo in qualità di osservatore. Il comitato esecutivo può invitare altri osservatori a partecipare alle sue riunioni. 4.   Il mandato dei membri del comitato esecutivo ha una durata di quattro anni. Esso è rinnovabile una volta. Tuttavia, qualora i membri cessino di far parte del consiglio di amministrazione in qualsiasi momento in corso di mandato, questo giunge automaticamente a termine alla stessa data. 5.   Il comitato esecutivo tiene almeno due riunioni ordinarie all’anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente o su richiesta dei suoi membri. 6.   Il comitato esecutivo adotta le decisioni per consenso tra i suoi membri. Se non riesce ad adottare una decisione per consenso, la questione è deferita al consiglio di amministrazione. 7.   Il consiglio di amministrazione stabilisce il regolamento interno del comitato esecutivo.
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