Art. 25
Presidente del consiglio di amministrazione
In vigore dal 27 giu 2023
Presidente del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente scegliendoli tra i suoi membri con diritto di voto. Il presidente e il vicepresidente sono eletti a maggioranza di due terzi dei membri del consiglio di amministrazione con diritto di voto.
2. Il vicepresidente sostituisce d’ufficio il presidente in caso di suo impedimento.
3. Il mandato del presidente e del vicepresidente ha una durata di quattro anni. È rinnovabile una volta. Tuttavia, qualora il presidente o il vicepresidente cessino di far parte del consiglio di amministrazione in un qualsiasi momento in corso di mandato, questo giunge automaticamente a termine alla stessa data.
4. La procedura dettagliata per l’elezione del presidente e del vicepresidente figura nel regolamento interno del consiglio di amministrazione.
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