Art. 24
Funzioni del consiglio di amministrazione
In vigore dal 27 giu 2023
Funzioni del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione:
a)
impartisce l’orientamento generale per le attività dell’Agenzia;
b)
adotta il progetto di documento unico di programmazione di cui all’ prima che venga trasmesso alla Commissione per il suo parere;
c)
dopo aver ottenuto il parere della Commissione, adotta il documento unico di programmazione dell’Agenzia a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto;
d)
adotta, a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto, il bilancio annuale dell’Agenzia ed esercita altre funzioni in relazione al bilancio dell’Agenzia conformemente al capo VI;
e)
valuta e adotta, a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto, la relazione annuale di attività consolidata su quanto svolto dall’Agenzia, entro il 1o luglio di ogni anno trasmette sia la relazione che la propria valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e garantisce che la relazione annuale di attività consolidata sia resa pubblica;
f)
adotta le regole finanziarie applicabili all’Agenzia in conformità dell’;
g)
adotta una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;
h)
adotta una strategia per conseguire miglioramenti dell’efficienza e realizzare sinergie con altri organi e organismi dell’Unione;
i)
adotta norme in materia di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi in relazione ai propri membri, ai membri del comitato esecutivo, ai membri del comitato scientifico e ai membri della rete Reitox, nonché agli esperti nazionali distaccati e ad altro personale non assunto dall’Agenzia ai sensi dell’, e pubblica annualmente sul sito web dell’Agenzia le dichiarazioni di interessi dei propri membri;
j)
approva il protocollo operativo standard di cui all’, paragrafo 3;
k)
approva il quadro di cooperazione internazionale di cui all’, paragrafo 1, lettera a), e i programmi di assistenza tecnica di cui all’, paragrafo 3;
l)
approva il livello di cofinanziamento di cui all’, paragrafo 5;
m)
adotta e aggiorna regolarmente le strategie di comunicazione e i piani di divulgazione di cui all’, paragrafo 8, in base a un’analisi delle esigenze;
n)
adotta e rende disponibile al pubblico il proprio regolamento interno, comprese le norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi;
o)
ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, esercita, nei confronti del personale dell’Agenzia, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari dell’Unione europea («statuto dei funzionari») all’autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea («regime applicabile agli altri agenti») all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione definiti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (27) («poteri dell’autorità che ha il potere di nomina»);
p)
in accordo con la Commissione, adotta le disposizioni di esecuzione per garantire l’applicazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti conformemente all’articolo 110, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari;
q)
nomina il direttore esecutivo e, se del caso, decide in merito alla proroga del suo mandato o alla rimozione dall’incarico ai sensi dell’;
r)
nomina un contabile, soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, che è indipendente nell’esercizio delle sue funzioni;
s)
nomina i membri del comitato scientifico;
t)
approva l’elenco di esperti a cui attingere per ampliare il comitato scientifico conformemente all’, paragrafo 6;
u)
prende decisioni in seguito alla valutazione dei punti focali nazionali conformemente all’;
v)
stabilisce il metodo di calcolo dei diritti e le modalità di pagamento dei diritti conformemente all’.
w)
assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), istituito dalla decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione (28), e della Procura europea (EPPO), istituita dal regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (29), ai sensi dell’ del presente regolamento;
x)
prende tutte le decisioni sull’istituzione delle strutture interne e, se necessario, sulla modifica dell’Agenzia, in considerazione delle esigenze di attività dell’Agenzia e secondo una sana gestione di bilancio;
y)
adotta gli accordi di lavoro conformemente all’.
2. Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità dell’articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull’, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull’ del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i pertinenti poteri dell’autorità che ha il potere di nomina e stabilisce le condizioni di sospensione di detta delega di poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.
Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega di poteri dell’autorità che ha il potere di nomina al direttore esecutivo e di quelli subdelegati dal direttore esecutivo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.
Storico versioni
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