Art. 18 · Sostegno agli Stati membri

Art. 18

Sostegno agli Stati membri

In vigore dal 27 giu 2023
Sostegno agli Stati membri 1.   Su richiesta di uno Stato membro, l’Agenzia può aiutarlo nella valutazione indipendente delle sue politiche in materia di stupefacenti e nell’elaborazione di politiche in materia di stupefacenti basate su dati probanti conformemente ai documenti strategici dell’Unione applicabili in materia di stupefacenti. 2.   L’Agenzia può offrire sostegno agli Stati membri e, previo accordo di questi ultimi, li assiste nell’attuazione delle loro politiche nazionali in materia di stupefacenti, dei loro standard di qualità, delle loro migliori pratiche e dei loro approcci innovativi. L’Agenzia facilita lo scambio di informazioni, anche in merito alla legislazione e alle migliori pratiche pertinenti, fra le autorità e gli esperti nazionali. 3.   Nell’apportare il proprio ausilio alla valutazione delle politiche in materia di stupefacenti, l’Agenzia agisce in modo indipendente e segue i propri standard scientifici e un approccio basato su dati probanti.
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