Art. 17 · Sistema di valutazione delle misure nazionali

Art. 17

Sistema di valutazione delle misure nazionali

In vigore dal 27 giu 2023
Sistema di valutazione delle misure nazionali 1.   Su richiesta di un’autorità nazionale di un paese partecipante, l’Agenzia valuta le misure nazionali conformemente al protocollo operativo standard di cui al paragrafo 3. 2.   Prima di valutare una misura nazionale, l’Agenzia la esamina e verifica se sia conforme al più recente stato delle conoscenze scientifiche e se si sia rivelata utile per la realizzazione degli obiettivi dichiarati. 3.   L’Agenzia elabora una procedura di valutazione. L’Agenzia definisce la procedura di valutazione in modo trasparente in un protocollo operativo standard. Il consiglio di amministrazione approva il protocollo operativo standard ed eventuali sue modifiche prima della sua applicazione da parte dell’Agenzia. 4.   L’Agenzia informa periodicamente il consiglio di amministrazione delle valutazioni effettuate a norma del presente articolo.
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