Art. 14 · Precursori di droghe

Art. 14

Precursori di droghe

In vigore dal 27 giu 2023
Precursori di droghe 1.   L’Agenzia assiste la Commissione nel monitoraggio degli sviluppi relativi alla diversione e al traffico dei precursori di droghe e nella valutazione della necessità di aggiunta, rimozione o modifica di categoria per le sostanze classificate e non classificate figuranti nell’elenco nel quadro dei regolamenti (CE) n. 273/2004 e (CE) n. 111/2005, come pure nell’identificazione e nella valutazione degli usi leciti e illeciti di tali sostanze. 2.   L’Agenzia elabora di propria iniziativa o su richiesta della Commissione una relazione sulla valutazione delle minacce concernente i precursori di droghe.
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