Art. 12 · Valutazione delle minacce alla salute e alla sicurezza e preparazione

Art. 12

Valutazione delle minacce alla salute e alla sicurezza e preparazione

In vigore dal 27 giu 2023
Valutazione delle minacce alla salute e alla sicurezza e preparazione 1.   L’Agenzia sviluppa una capacità di valutazione strategica, basata su dati probanti, delle minacce alla salute e alla sicurezza per individuare precocemente i nuovi sviluppi concernenti il fenomeno degli stupefacenti che possono avere ripercussioni negative sulla salute, sulle questioni sociali, sulla protezione o sulla sicurezza nell’Unione e, così facendo, per contribuire a rafforzare la preparazione dei portatori di interessi pertinenti a rispondere alle nuove minacce in maniera efficace e tempestiva. 2.   L’Agenzia può avviare di propria iniziativa una valutazione delle minacce alla salute e alla sicurezza sulla base di una disamina interna di segnali emersi dal monitoraggio ordinario, dalle attività di ricerca o da altre appropriate fonti di informazioni. L’Agenzia può inoltre avviare una valutazione delle minacce alla salute e alla sicurezza su richiesta della Commissione o di uno Stato membro, a condizione che siano soddisfatti i criteri di cui al paragrafo 1. 3.   La valutazione delle minacce alla salute e alla sicurezza consiste in una rapida disamina delle informazioni esistenti e, ove necessario, nella raccolta di nuove informazioni attraverso le reti di informazione dell’Agenzia. L’Agenzia elabora adeguati metodi scientifici di valutazione rapida. 4.   Qualora, a seguito di una valutazione delle minacce alla salute e alla sicurezza, l’Agenzia rediga una relazione sulla valutazione delle minacce alla salute e alla sicurezza, tale relazione descrive la minaccia individuata, la situazione attuale che emerge dai dati probanti disponibili e i potenziali esiti nel caso in cui non venga intrapresa alcuna azione. La relazione sulla valutazione delle minacce alla salute e alla sicurezza illustra le opzioni di preparazione e risposta che possono essere adottate per attenuare tale minaccia individuata e reagirvi, compresi, ove possibile, interventi basati su dati probanti in materia di riduzione della domanda, riduzione del rischio e del danno e recupero. La relazione sulla valutazione delle minacce alla salute e alla sicurezza può anche contenere eventuali misure di seguito. L’Agenzia invia la relazione sulla valutazione delle minacce alla salute e alla sicurezza alla Commissione a agli Stati membri, a seconda dei casi. 5.   Nello svolgere la valutazione delle minacce alla salute e alla sicurezza, l’Agenzia coopera strettamente con gli Stati membri, con gli altri organi e organismi dell’Unione e con le organizzazioni internazionali, coinvolgendoli se del caso in tale lavoro. Ove la minaccia potenziale sia già oggetto di un’analisi nell’ambito di un altro meccanismo dell’Unione, l’Agenzia non procede alla valutazione della minaccia alla salute e alla sicurezza. 6.   Con l’accordo della Commissione, l’Agenzia effettua valutazioni delle minacce alla salute e alla sicurezza connesse agli stupefacenti che emergono al di fuori dell’Unione e che possono ripercuotersi sulla salute, sulle questioni sociali, sulla protezione o sulla sicurezza all’interno dell’Unione. 7.   L’Agenzia monitora l’evoluzione della situazione e, ove necessario, aggiorna di conseguenza le valutazioni delle minacce alla salute e alla sicurezza.
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