Art. 1 · Istituzione dell’Agenzia

Art. 1

Istituzione dell’Agenzia

In vigore dal 27 giu 2023
Istituzione dell’Agenzia 1.   Il presente regolamento istituisce l’Agenzia europea per le questioni relative agli stupefacenti (EUDA) («Agenzia»). 2.   L’Agenzia succede all’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze («EMCDDA») istituito dal regolamento (CE) n. 1920/2006 e lo sostituisce.
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