Art. 9 · Notifica delle partite

Art. 9

Notifica delle partite

In vigore dal 27 giu 2023
Notifica delle partite 1.   Prima dell’importazione l’importatore notifica con sufficiente anticipo ogni partita del legname specificato all’autorità competente dello Stato membro del primo luogo di deposito dopo l’arrivo nel territorio dell’Unione, utilizzando il formato di cui all’articolo 40, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione. 2.   Nella notifica dell’importazione prevista l’importatore fornisce, per ogni partita, le seguenti informazioni: a) il quantitativo di tronchi; b) il porto di imbarco; c) il porto o i porti di sbarco; d) il luogo o i luoghi di deposito; e) il luogo o i luoghi in cui sarà effettuata la lavorazione. 3.   Se un importatore notifica la prevista importazione di una partita di cui ai paragrafi 1 e 2 l’autorità competente, prima dell’importazione, informa l’importatore delle prescrizioni di cui agli articoli da 3 a 9.
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