Art. 6 · Controlli documentali, d’identità e fisici

Art. 6

Controlli documentali, d’identità e fisici

In vigore dal 27 giu 2023
Controlli documentali, d’identità e fisici 1.   I controlli documentali del legname specificato sono effettuati unicamente presso un posto di controllo frontaliero o un punto di controllo diverso da un posto di controllo frontaliero designato per la categoria di merci della partita in conformità all’ del regolamento delegato (UE) 2019/2123. I controlli fisici e d’identità del legname specificato sono effettuati ai posti di controllo frontalieri in cui è stato effettuato il controllo documentale o in un punto di controllo diverso da un posto di controllo frontaliero designato per la categoria di merci della partita conformemente al regolamento delegato (UE) 2019/2123 e in cui sono disponibili strutture per lo stoccaggio umido. 2.   I controlli ufficiali comprendono almeno: a) l’esame di ciascun certificato fitosanitario; e b) un controllo d’identità consistente nel confrontare il contrassegno apposto su ogni tronco ed il numero dei tronchi con le informazioni fornite nel relativo certificato fitosanitario. 3.   Se i controlli d’identità o fisici di cui al paragrafo 1 non sono effettuati al posto di controllo frontaliero del porto di arrivo del legname specificato nel territorio dell’Unione, i tronchi del legname specificato rimangono nei contenitori per il trasporto e i contenitori restano chiusi e sotto sorveglianza doganale fino a quando tali controlli non sono effettuati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2023:1312:oj#art-6