Art. 7 · Trasmissione e ricevimento di documenti

Art. 7

Trasmissione e ricevimento di documenti

In vigore dal 21 giu 2023
Trasmissione e ricevimento di documenti 1.   La trasmissione di documenti, banche dati o qualsiasi altra informazione alla Commissione e dalla Commissione a norma degli del presente regolamento avviene per via digitale. Le specifiche tecniche relative alle modalità di trasmissione e di firma possono essere emesse o pubblicate e aggiornate periodicamente dalla Commissione. 2.   I documenti trasmessi per via digitale devono essere firmati utilizzando almeno una firma elettronica qualificata conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). 3.   I documenti trasmessi alla Commissione per via digitale si considerano ricevuti il giorno in cui la Commissione invia l’avviso di ricevimento. 4.   Per le informazioni in tempo reale o in tempo prossimo al reale condivise ad esempio attraverso interfacce per programmi applicativi o altri mezzi equivalenti, la Commissione definisce il metodo e la durata della condivisione delle informazioni. 5.   I documenti, le banche dati e ogni altra informazione trasmessa alla Commissione per via digitale si considerano non ricevuti se si verifica una delle seguenti circostanze: a) il documento o relative parti risulta inaccessibile o inutilizzabile; b) il documento contiene virus, malware o altre minacce; c) il documento contiene una firma elettronica la cui validità non può essere verificata dalla Commissione. 6.   Qualora si verifichi una delle circostanze di cui al paragrafo 5, la Commissione informa il mittente senza indugio e gli dà la possibilità di esprimere il proprio parere e di correggere la situazione entro un termine congruo. 7.   In deroga al paragrafo 1, se circostanze eccezionali rendono impossibile o eccessivamente difficile la trasmissione per via digitale, i documenti possono essere trasmessi alla Commissione per posta raccomandata. Tali documenti si considerano ricevuti dalla Commissione il giorno della loro consegna all’indirizzo del servizio competente della Commissione, che figura sul sito web della Commissione. 8.   In deroga al paragrafo 1, se circostanze eccezionali rendono impossibile o eccessivamente difficile la trasmissione per via digitale e per posta raccomandata, i documenti possono essere consegnati a mano alla Commissione. Tali documenti si considerano ricevuti il giorno della loro consegna all’indirizzo del servizio competente della Commissione, che figura sul sito web della Commissione. La Commissione conferma l’avvenuta consegna con un avviso di ricevimento.
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