Art. 4 · Osservazioni scritte sulle constatazioni preliminari

Art. 4

Osservazioni scritte sulle constatazioni preliminari

In vigore dal 21 giu 2023
Osservazioni scritte sulle constatazioni preliminari 1.   I destinatari delle constatazioni preliminari comunicate a norma dell’articolo 73, paragrafo 2, dell’articolo 74, paragrafo 3, e dell’articolo 76 del regolamento (UE) 2022/2065 possono, entro un termine fissato dalla Commissione, presentare alla Commissione per iscritto, sinteticamente e conformemente ai requisiti relativi alla lunghezza e al formato dei documenti di cui all’allegato del presente regolamento, le loro osservazioni su tali constatazioni e sulle misure che la Commissione intende eventualmente adottare alla luce di esse, nonché trasmettere prove a loro sostegno. La Commissione non è obbligata a tenere conto delle osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza del termine stabilito. 2.   Le informazioni trasmesse alla Commissione a norma del paragrafo 1 devono essere corrette, complete e non fuorvianti e vanno presentate in modo chiaro, ben strutturato e intelligibile. 3.   Le osservazioni scritte di cui al paragrafo 1 sono redatte in una delle lingue ufficiali dell’Unione. I documenti giustificativi sono presentati nella lingua originale e, se questa non è una delle lingue ufficiali dell’Unione, sono corredati di una traduzione fedele in una lingua ufficiale dell’Unione. 4.   Le osservazioni scritte di cui al paragrafo 1 rispettano il formato e i limiti massimi di pagine di cui all’allegato del presente regolamento. La Commissione può, su richiesta motivata, autorizzare un destinatario di constatazioni preliminari a superare i limiti massimi di pagine se e nella misura in cui tale destinatario dimostri che sia oggettivamente impossibile o eccessivamente difficile trattare questioni di diritto o di fatto particolarmente complesse rispettando i limiti massimi di pagine previsti. 5.   I documenti, le banche dati o qualsiasi altra informazione sono trasmessi alla Commissione conformemente all’ del presente regolamento. 6.   Le informazioni trasmesse alla Commissione a norma del paragrafo 1 sono corredate di una prova scritta attestante che le persone che le trasmettono sono autorizzate ad agire per conto del destinatario delle constatazioni preliminari in questione. 7.   La Commissione conferma senza indugio e per iscritto al destinatario delle constatazioni preliminari in questione o ai suoi rappresentanti il ricevimento delle informazioni trasmesse a norma del paragrafo 1.
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