Art. 2 · Spinarolo ( Squalus acanthias)

Art. 2

Spinarolo ( Squalus acanthias)

In vigore dal 19 giu 2023
Spinarolo ( Squalus acanthias) In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è vietato pescare, tenere a bordo o trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, esporre o mettere in vendita, vendere o commercializzare esemplari di spinarolo di taglia superiore a 100 cm. Se catturati accidentalmente, gli esemplari di spinarolo di taglia superiore a tale misura non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati in mare.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2023:1697:oj#art-2