Art. 2

Art. 2

In vigore dal 19 giu 2023
Il regolamento delegato (UE) 2019/2122 è così modificato: 1. nell’allegato I, la parte 2 è sostituita dalla seguente: « PARTE 2 Elenco delle merci non esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri di cui all’articolo 7, lettera c) Codice della nomenclatura combinata  ((*)) Designazione delle merci Precisazioni e spiegazioni ex capitolo 2 (0201 -0210 ) Carni e frattaglie commestibili Tutte, escluse le cosce di rana (codice NC 0208 90 70 ) 0401 -0406 Latte e derivati del latte Tutti ex 0504 00 00 Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati Tutti, esclusi gli involucri ex 0511 Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dell’allegato I, parte seconda, sezione I, capitoli 1 o 3, del regolamento (CEE) n. 2658/87, non atti all’alimentazione umana Solo gli alimenti per animali da compagnia 1501 00 Grasso di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503 Tutti 1502 00 Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 Tutti 1503 00 Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati Tutti 1506 00 00 Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente Tutti 1601 00 Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie, di sangue o di insetti; preparazioni alimentari a base di tali prodotti Tutti, esclusi gli insetti 1602 Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie, di sangue o di insetti Tutte, esclusi gli insetti 1702 11 00 1702 19 00 Lattosio e sciroppo di lattosio Tutti ex 1901 Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove Solo le preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi ex 1902 Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato Preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi, esclusi le paste alimentari, le tagliatelle e i cuscus a lunga conservazione non contenenti carne  ((**)) ex 1905 Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili Preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi, esclusi i prodotti della panetteria, i prodotti della pasticceria preparati o della biscotteria (compresi i cracker), le cialde e le cialdine, le fette biscottate, il pane tostato e i prodotti simili tostati, le chips e gli snack croccanti a lunga conservazione non contenenti carne  ((***)) ex 2004 Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006  ((****)) Solo le preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi ex 2005 Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 Preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi, esclusi le chips di patate e gli snack croccanti di patate a lunga conservazione, atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati e non contenenti carne  ((*****)) ex 2103 Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata Solo le preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi ex 2104 Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate Preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi, esclusi i brodi per minestre e gli aromi confezionati per il consumatore finale a lunga conservazione e non contenenti carne  ((******)) ex 2105 00 Gelati, anche contenenti cacao Solo le preparazioni contenenti latte ex 2106 Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove Preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi, esclusi gli integratori alimentari confezionati per il consumatore finale, contenenti prodotti trasformati di origine animale (compresi glucosamina, condroitina o chitosano), a lunga conservazione e non contenenti carne  ((*******)) ex 2309 Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali Solo gli alimenti per animali da compagnia, gli articoli da masticare per cani e le miscele di farine contenenti carne o latte, o entrambi Note: 1. Colonna 1: qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice debbano essere esaminati e nella nomenclatura combinata non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all’interno di tale codice, quest’ultimo è contrassegnato con «ex» (ad esempio ex 19 01: sono da includere solo le preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi). 2. Colonna 2: la descrizione delle merci è quella contenuta nella colonna «Designazione delle merci» dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. 3. Colonna 3: questa colonna fornisce dettagli in merito ai prodotti contemplati. 2. nell’allegato III, il punto 7 è sostituito dal seguente: «7.   Prodotti esenti I seguenti prodotti sono esenti dalle norme di cui ai punti da 1 a 6 purché siano conformi alle prescrizioni di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2021/630: — prodotti della confetteria (comprese le caramelle), cioccolato bianco e altre preparazioni alimentari non contenenti cacao, e prodotti della confetteria (comprese le caramelle), cioccolata e altre preparazioni alimentari, paste da spalmare e preparazioni per bevande contenenti cacao; — paste alimentari, tagliatelle e cuscus; — prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura, preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati (ad esempio cereali da prima colazione, muesli, granola), e preparazioni alimentari a base di riso e di altri cereali; — prodotti della panetteria, prodotti della pasticceria preparati o della biscotteria (compresi i cracker), cialde e cialdine, fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati, e chips e snack croccanti (compresi le chips di patate e gli snack croccanti di patate); — olive ripiene di pesce; — estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; — cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati; — miso contenente una piccola quantità di brodo di pesce per minestre e salsa di soia contenente una piccola quantità di brodo di pesce per minestre; — brodi per minestre e aromi confezionati per il consumatore finale; — integratori alimentari confezionati per il consumatore finale, contenenti prodotti trasformati di origine animale (compresi glucosamina, condroitina o chitosano); — liquori. I prodotti composti nella cui composizione sono presenti, come prodotti di origine animale, solo enzimi, aromi, additivi o vitamina D3 sono esenti dalle norme di cui ai punti da 1 a 6 purché siano conformi alle prescrizioni di cui all’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2021/630.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2023:1674:oj#art-2