Art. 2
In vigore dal 19 giu 2023
Il regolamento delegato (UE) 2019/2122 è così modificato:
1.
nell’allegato I, la parte 2 è sostituita dalla seguente:
«
PARTE 2
Elenco delle merci non esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri di cui all’articolo 7, lettera c)
Codice della nomenclatura combinata ((*))
Designazione delle merci
Precisazioni e spiegazioni
ex capitolo 2
(0201 -0210 )
Carni e frattaglie commestibili
Tutte, escluse le cosce di rana (codice NC 0208 90 70 )
0401 -0406
Latte e derivati del latte
Tutti
ex 0504 00 00
Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati
Tutti, esclusi gli involucri
ex 0511
Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dell’allegato I, parte seconda, sezione I, capitoli 1 o 3, del regolamento (CEE) n. 2658/87, non atti all’alimentazione umana
Solo gli alimenti per animali da compagnia
1501 00
Grasso di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503
Tutti
1502 00
Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503
Tutti
1503 00
Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati
Tutti
1506 00 00
Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
Tutti
1601 00
Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie, di sangue o di insetti; preparazioni alimentari a base di tali prodotti
Tutti, esclusi gli insetti
1602
Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie, di sangue o di insetti
Tutte, esclusi gli insetti
1702 11 00
1702 19 00
Lattosio e sciroppo di lattosio
Tutti
ex 1901
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove
Solo le preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi
ex 1902
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato
Preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi, esclusi le paste alimentari, le tagliatelle e i cuscus a lunga conservazione non contenenti carne ((**))
ex 1905
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
Preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi, esclusi i prodotti della panetteria, i prodotti della pasticceria preparati o della biscotteria (compresi i cracker), le cialde e le cialdine, le fette biscottate, il pane tostato e i prodotti simili tostati, le chips e gli snack croccanti a lunga conservazione non contenenti carne ((***))
ex 2004
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 ((****))
Solo le preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi
ex 2005
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006
Preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi, esclusi le chips di patate e gli snack croccanti di patate a lunga conservazione, atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati e non contenenti carne ((*****))
ex 2103
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata
Solo le preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi
ex 2104
Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate
Preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi, esclusi i brodi per minestre e gli aromi confezionati per il consumatore finale a lunga conservazione e non contenenti carne ((******))
ex 2105 00
Gelati, anche contenenti cacao
Solo le preparazioni contenenti latte
ex 2106
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove
Preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi, esclusi gli integratori alimentari confezionati per il consumatore finale, contenenti prodotti trasformati di origine animale (compresi glucosamina, condroitina o chitosano), a lunga conservazione e non contenenti carne ((*******))
ex 2309
Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali
Solo gli alimenti per animali da compagnia, gli articoli da masticare per cani e le miscele di farine contenenti carne o latte, o entrambi
Note:
1.
Colonna 1: qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice debbano essere esaminati e nella nomenclatura combinata non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all’interno di tale codice, quest’ultimo è contrassegnato con «ex» (ad esempio ex 19 01: sono da includere solo le preparazioni contenenti carne o latte, o entrambi).
2.
Colonna 2: la descrizione delle merci è quella contenuta nella colonna «Designazione delle merci» dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87.
3.
Colonna 3: questa colonna fornisce dettagli in merito ai prodotti contemplati.
2.
nell’allegato III, il punto 7 è sostituito dal seguente:
«7. Prodotti esenti
I seguenti prodotti sono esenti dalle norme di cui ai punti da 1 a 6 purché siano conformi alle prescrizioni di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2021/630:
—
prodotti della confetteria (comprese le caramelle), cioccolato bianco e altre preparazioni alimentari non contenenti cacao, e prodotti della confetteria (comprese le caramelle), cioccolata e altre preparazioni alimentari, paste da spalmare e preparazioni per bevande contenenti cacao;
—
paste alimentari, tagliatelle e cuscus;
—
prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura, preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati (ad esempio cereali da prima colazione, muesli, granola), e preparazioni alimentari a base di riso e di altri cereali;
—
prodotti della panetteria, prodotti della pasticceria preparati o della biscotteria (compresi i cracker), cialde e cialdine, fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati, e chips e snack croccanti (compresi le chips di patate e gli snack croccanti di patate);
—
olive ripiene di pesce;
—
estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate;
—
cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati;
—
miso contenente una piccola quantità di brodo di pesce per minestre e salsa di soia contenente una piccola quantità di brodo di pesce per minestre;
—
brodi per minestre e aromi confezionati per il consumatore finale;
—
integratori alimentari confezionati per il consumatore finale, contenenti prodotti trasformati di origine animale (compresi glucosamina, condroitina o chitosano);
—
liquori.
I prodotti composti nella cui composizione sono presenti, come prodotti di origine animale, solo enzimi, aromi, additivi o vitamina D3 sono esenti dalle norme di cui ai punti da 1 a 6 purché siano conformi alle prescrizioni di cui all’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2021/630.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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