Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 16 giu 2023
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «telefono cellulare»: un dispositivo elettronico portatile senza filo, che è dotato delle seguenti caratteristiche: a) è progettato per le comunicazioni vocali a lungo raggio su una rete di telecomunicazioni cellulari o su una rete di telecomunicazioni satellitari, e richiede una carta SIM, una eSIM o mezzi analoghi per identificare le parti collegate; b) è progettato per essere utilizzato in modalità batteria mentre il collegamento alla rete elettrica tramite un alimentatore esterno e/o il trasferimento di energia senza fili serve principalmente per la ricarica della batteria; c) non è progettato per essere indossato al polso; 2) «smartphone»: un telefono cellulare che è dotato delle seguenti caratteristiche: a) è caratterizzato dalla connessione alla rete senza fili, dall'uso mobile dei servizi internet, da un sistema operativo ottimizzato per l'uso portatile e dalla capacità di accettare applicazioni software originali e di terzi; b) è dotato di un display tattile integrato con una diagonale visibile di almeno 10,16 centimetri (o 4,0 pollici) ma inferiore a 17,78 centimetri (7,0 pollici); c) se il dispositivo è dotato di un display pieghevole o di più display, almeno uno dei display rientra nella gamma di dimensioni in modalità aperta o chiusa; 3) «smartphone per comunicazioni ad alta sicurezza»: uno smartphone dotato delle seguenti caratteristiche: a) è accreditato o altrimenti approvato dall'autorità designata in uno Stato membro o è in fase di accreditamento o altra approvazione per trasmettere, trattare o conservare informazioni classificate; b) è destinato esclusivamente agli utenti professionali; c) è in grado di rilevare intrusioni fisiche all'hardware, e comprende, per il rilevamento delle intrusioni, almeno un'unità di controllo, il relativo cablaggio, la circuiteria flessibile del circuito stampato per la protezione contro le perforazioni integrata nel telaio del dispositivo e circuiti chiusi antimanomissione integrati sul circuito stampato principale; 4) «utente professionale»: qualsiasi persona fisica o giuridica alla quale un prodotto è stato messo a disposizione per l'uso nel corso delle sue attività industriali o professionali; 5) «telefono cordless»: un dispositivo elettronico portatile senza filo che è dotato delle seguenti caratteristiche: a) è progettato per le comunicazioni vocali a lungo raggio su una rete di telecomunicazioni fissa; b) è collegato a una stazione base attraverso un'interfaccia radio; c) è progettato per essere utilizzato in modalità batteria mentre il collegamento alla rete elettrica tramite un alimentatore esterno serve principalmente per la ricarica della batteria; 6) «stazione base»: un dispositivo che funge da ponte tra la connessione di rete (telefonica o internet) e uno o più ricevitori di un telefono cordless, ma non fornisce la funzionalità di router per altri dispositivi. Una stazione base di solito include anche una base di ricarica integrata per ricaricare il ricevitore; 7) «base di ricarica»: un dispositivo che funge da unità di ricarica per un singolo ricevitore di un telefono cordless, ma non fornisce la funzionalità di connessione alla rete; 8) «tablet»: un dispositivo progettato per essere portatile e dotato delle seguenti caratteristiche: a) è dotato di un display tattile integrato con una diagonale visibile maggiore o uguale a 17,78 centimetri (o 7,0 pollici) e inferiore a 44,20 centimetri (o 17,4 pollici); b) nella sua configurazione progettuale è privo di tastiera fisica integrata; c) dipende principalmente da una connessione alla rete senza fili; d) è alimentato da una batteria interna e non è previsto il funzionamento senza batteria; e) è immesso sul mercato con un sistema operativo progettato per piattaforme mobili, identico o analogo a quello degli smartphone; 9) «identificativo del modello»: il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello del prodotto da altri modelli che riportano lo stesso marchio o il nome dello stesso fabbricante, importatore o mandatario; 10) «banca dati dei prodotti»: una raccolta di dati relativi ai prodotti, organizzata in maniera sistematica e composta da una parte pubblica a uso del consumatore, in cui le informazioni concernenti i parametri dei singoli prodotti sono accessibili per via elettronica, da un portale online per l'accessibilità e da una parte relativa alla conformità, con requisiti di accessibilità e sicurezza chiaramente definiti, come previsto dal regolamento (UE) 2017/1369; 11) «modello equivalente»: un modello avente le stesse caratteristiche tecniche pertinenti ai fini delle informazioni tecniche da fornire, ma che è immesso sul mercato o messo in servizio dallo stesso fabbricante, importatore o mandatario come un altro modello con identificativo di modello diverso. 2.   Ai fini degli allegati da II a V si applicano anche le definizioni di cui all'allegato I.
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