Art. 2
Definizioni
In vigore dal 16 giu 2023
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«telefono cellulare»: un dispositivo elettronico portatile senza filo, che è dotato delle seguenti caratteristiche:
a)
è progettato per le comunicazioni vocali a lungo raggio su una rete di telecomunicazioni cellulari o su una rete di telecomunicazioni satellitari, e richiede una carta SIM, una eSIM o mezzi analoghi per identificare le parti collegate;
b)
è progettato per essere utilizzato in modalità batteria e il collegamento alla rete elettrica tramite un alimentatore esterno e/o il trasferimento di energia senza fili serve principalmente per la ricarica della batteria;
c)
non è progettato per essere indossato al polso;
2)
«smartphone»: un telefono cellulare che è dotato delle seguenti caratteristiche:
a)
è caratterizzato dalla connessione alla rete senza fili, dall’uso mobile dei servizi Internet, da un sistema operativo ottimizzato per l’uso portatile e dalla capacità di accettare applicazioni software originali e di terzi;
b)
è dotato di un display tattile integrato con una diagonale visibile di almeno 10,16 centimetri (o 4,0 pollici) ma inferiore a 17,78 centimetri (7,0 pollici);
c)
se il dispositivo è dotato di un display pieghevole o di più display, almeno uno dei display rientra nella gamma di dimensioni in modalità aperta o chiusa;
3)
«smartphone per comunicazioni ad alta sicurezza»: uno smartphone dotato delle seguenti caratteristiche:
a)
è accreditato o altrimenti approvato dall’autorità designata in uno Stato membro o è in fase di accreditamento o altra approvazione per trasmettere, trattare o conservare informazioni classificate;
b)
è destinato esclusivamente agli utenti professionali;
c)
è in grado di rilevare intrusioni fisiche all’hardware, e comprende, per il rilevamento delle intrusioni, almeno un’unità di controllo, il relativo cablaggio, la circuiteria flessibile del circuito stampato per la protezione contro le perforazioni integrata nel telaio del dispositivo e circuiti chiusi antimanomissione integrati sul circuito stampato principale;
4)
«utente professionale»: qualsiasi persona fisica o giuridica alla quale un prodotto è stato messo a disposizione per l’uso nel corso delle sue attività industriali o professionali;
5)
«tablet»: un dispositivo progettato per essere portatile e dotato delle seguenti caratteristiche:
a)
è dotato di un display tattile integrato con una diagonale visibile maggiore o uguale a 17,78 centimetri (o 7,0 pollici) e inferiore a 44,20 centimetri (o 17,4 pollici);
b)
nella sua configurazione progettuale è privo di tastiera fisica integrata;
c)
dipende principalmente da una connessione alla rete senza fili;
d)
è alimentato da una batteria interna e non è previsto il funzionamento senza batteria; e
e)
è immesso sul mercato con un sistema operativo progettato per piattaforme mobili, identico o analogo a quello degli smartphone;
6)
«punto vendita»: il luogo in cui le unità smartphone o tablet sono esposte oppure offerte per la vendita, il noleggio o la vendita a rate.
2. Ai fini degli allegati da II a IX si applicano le definizioni di cui all’allegato I.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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