Art. 3
Misure transitorie
In vigore dal 15 giu 2023
Misure transitorie
1. Il preparato specificato nell’allegato e le premiscele che lo contengono, destinati a vacche da latte e bovini da ingrasso e prodotti ed etichettati prima del 6 gennaio 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 6 luglio 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti il preparato specificato nell’allegato, destinati a vacche da latte e bovini da ingrasso e prodotti ed etichettati prima del 6 luglio 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 6 luglio 2023 possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2023:1170:oj#art-3