Art. 2
In vigore dal 15 giu 2023
1. Il preparato specificato nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/996 e le premiscele che lo contengono, prodotti ed etichettati prima del 17 dicembre 2023 in conformità alle norme applicabili prima del 17 giugno 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi che contengono il preparato specificato nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/996, prodotti ed etichettati prima del 17 giugno 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 17 giugno 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se sono destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicoli minori allevate per la produzione di uova.
Storico versioni
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