Art. 2

Art. 2

In vigore dal 15 giu 2023
1.   Il preparato specificato nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/996 e le premiscele che lo contengono, prodotti ed etichettati prima del 17 dicembre 2023 in conformità alle norme applicabili prima del 17 giugno 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti. 2.   I mangimi composti e le materie prime per mangimi che contengono il preparato specificato nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2020/996, prodotti ed etichettati prima del 17 giugno 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 17 giugno 2023, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti, se sono destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicoli minori allevate per la produzione di uova.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2023:1168:oj#art-2