Art. 4 · Norme specifiche per le partite di merci al dettaglio di cui all'articolo 3, lettere a) e b)

Art. 4

Norme specifiche per le partite di merci al dettaglio di cui all'articolo 3, lettere a) e b)

In vigore dal 14 giu 2023
Norme specifiche per le partite di merci al dettaglio di cui all', lettere a) e b) 1.   L'ingresso in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito e l'immissione sul mercato in Irlanda del Nord di partite di merci al dettaglio di cui all', lettere a) e b), sono soggetti a norme specifiche relative ai tassi speciali dei controlli ufficiali e a un certificato generale solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) le merci al dettaglio sono preimballate e recano una marcatura ove necessaria conformemente all'; b) le merci al dettaglio soddisfano una delle condizioni seguenti: i) sono originarie di parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord; ii) provengono da uno Stato membro; iii) sono merci al dettaglio del resto del mondo costituite da prodotti non soggetti alle norme in materia di salute animale o di sanità delle piante di cui all', paragrafo 2, lettere d), e) e g), del regolamento (UE) 2017/625; iv) sono merci al dettaglio del resto del mondo conformi alle norme specifiche di cui all' del presente regolamento; v) nel caso di prodotti della pesca, tali prodotti: — sono stati catturati da un peschereccio battente bandiera del Regno Unito e sono sbarcati in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord, o — sono stati catturati da un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro, o di un paese terzo diverso dal Regno Unito elencato in un atto di esecuzione adottato conformemente all', paragrafo 4, del presente regolamento e sono stati importati in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord; c) le merci al dettaglio sono conformi alle norme di cui ai regolamenti (CE) n. 1069/2009, (UE) 2016/429, (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 e, nel caso dei prodotti della pesca, rispettano il concetto di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata quale definito dall'Unione in applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008; d) le merci al dettaglio sono destinate solo a essere immesse sul mercato dell'Irlanda del Nord per i consumatori finali; e) le merci al dettaglio sono spedite da stabilimenti elencati situati in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord e sono ricevute da stabilimenti elencati in Irlanda del Nord; f) le merci al dettaglio sono presentate per i controlli ufficiali presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord conformemente al regolamento (UE) 2017/625; g) il Regno Unito ha fornito garanzie scritte del fatto che: i) sono eseguiti controlli ufficiali efficaci, in conformita del regolamento (UE) 2017/625, sulle partite di merci al dettaglio presso le strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord, che sono conformi ai requisiti di cui all'allegato II del presente regolamento; e ii) sono eseguiti controlli ufficiali, comprovati da un piano di controllo, e attività di monitoraggio conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato III, parte 1, del presente regolamento sui movimenti di tali merci al dettaglio dalle strutture ispettive SPS di primo arrivo in Irlanda del Nord allo stabilimento elencato di destinazione, al fine di garantire che tali partite siano destinate esclusivamente alla vendita al dettaglio in stabilimenti elencati dell'Irlanda del Nord e non siano successivamente spostate in uno Stato membro; tali garanzie scritte assicurano all'Unione che i tassi speciali dei controlli ufficiali e il certificato generale non aumentino il rischio per la sanità delle piante o per la salute animale sull'isola d'Irlanda, non incidano negativamente sullo stato SPS dell'isola d'Irlanda, non aumentino il rischio per la sanità pubblica, la salute animale o la sanità delle piante nel mercato interno, non aumentino il rischio che i prodotti della pesca ottenuti dalla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata siano immessi sul mercato dell'Unione e non incidano negativamente sul livello di protezione dei consumatori nel mercato interno o sull'integrità dello stesso; h) la Commissione ha adottato un atto di esecuzione conformemente al paragrafo 3 del presente articolo e non ha adottato misure conformemente al paragrafo 4 del medesimo o conformemente all'. 2.   Le partite di merci al dettaglio sono accompagnate dal certificato generale di cui al paragrafo 1, che è rilasciato dalle autorità competenti del Regno Unito. Tale certificato generale certifica che le merci al dettaglio della partita sono conformi alle prescrizioni stabilite al paragrafo 1, lettere da a) a f). 3.   Se le condizioni relative alle garanzie scritte di cui al paragrafo 1, lettera g), del presente articolo sono soddisfatte e tenendo conto dei controlli della Commissione relativi alla conformità ai requisiti per le strutture ispettive SPS di cui all'allegato II, la Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i tassi speciali dei controlli ufficiali, nonché le norme relative a tali controlli e al modello di certificato generale per le partite di cui al paragrafo 1 del presente articolo. I tassi speciali dei controlli di identità, anche ai fini della conformità al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, e all', paragrafo 1, lettera a), sono adeguati in funzione della misura in cui i diversi tipi di merci al dettaglio recano una marcatura individuale. Se le prescrizioni relative alla marcatura stabilite all', paragrafo 1, lettera b), sono rispettate, il tasso speciale dei controlli di identità è ridotto all'8 % della totalità delle partite. Se le prescrizioni relative alla marcatura stabilite all', paragrafo 1, lettera c), sono rispettate, il tasso speciale dei controlli di identità è ridotto al 5 % della totalità delle partite. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 4.   La Commissione monitora l'applicazione da parte del Regno Unito delle norme specifiche relative ai tassi speciali dei controlli ufficiali sulle partite e al certificato generale di cui ai paragrafi 1 e 2. Qualora sussistano prove, quali un rapporto di ispezione dell'Unione, dati sui volumi degli scambi di prodotti vitivinicoli, un audit o una notifica nel quadro del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) di cui all'articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625, o nel quadro del sistema informativo sull'agricoltura biologica (Organic Farming Information System - OFIS) messo a disposizione dalla Commissione conformemente all'articolo 43 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) , che il Regno Unito non adotta misure adeguate per fare fronte a violazioni gravi o ripetute delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a g), del presente articolo, dopo aver debitamente informato e consultato il Regno Unito la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce misure e condizioni speciali adeguate, comprese restrizioni temporanee o permanenti all'applicazione delle norme specifiche a determinate partite o a determinati stabilimenti, o modifica gli atti di esecuzione adottati conformemente al paragrafo 3 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafi 2 e 3, del presente regolamento. 5.   Le autorità competenti del Regno Unito possono decidere di non riscuotere diritti o oneri per i controlli ufficiali sulle merci al dettaglio di cui al paragrafo 1.
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