Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 14 giu 2023
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «partita»: un quantitativo di merce inserito nello stesso certificato ufficiale, attestato ufficiale o altro documento, viaggiante con lo stesso mezzo di trasporto e, per quanto riguarda le merci al dettaglio, spedito dallo stesso stabilimento elencato situato in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord e consegnato allo stesso stabilimento elencato in Irlanda del Nord e, per quanto riguarda le piante da impianto, comprese i tuberi-seme di patate, e i macchinari e i veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali, spedito da operatori professionali situati in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord e ricevuto da un operatore professionale in Irlanda del Nord; 2) «merci al dettaglio»: le seguenti merci consegnate a terminali di distribuzione, compresi terminali che distribuiscono merci al dettaglio a temperature controllate, centri di distribuzione per supermercati, punti di vendita all'ingrosso e punti vendita, o che sono consegnate direttamente al consumatore finale, anche da operatori della ristorazione, presso mense aziendali, dalla ristorazione istituzionale, da ristoranti e da altri operatori di servizi di ristorazione e negozi analoghi: a) i prodotti di origine animale o vegetale; b) le piante diverse dalle piante destinate all'impianto, quali elencate in un atto di esecuzione adottato conformemente all'articolo 72, paragrafo 1, all'articolo 73 e all'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031; c) i prodotti composti; d) gli alimenti diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c); e) i materiali a contatto con gli alimenti; f) gli alimenti per animali da compagnia e gli articoli masticabili per cani pronti alla vendita che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009; 3) «immissione sul mercato»: la detenzione, da parte di un operatore, delle merci di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento a scopo di vendita, comprese l'offerta di vendita o ogni altra forma, gratuita o a pagamento, di cessione, nonché la vendita stessa, la distribuzione e le altre forme di cessione di tali merci; 4) «consumatore finale»: il consumatore finale di una merce al dettaglio che non la utilizzi nell'ambito di un'operazione o attività commerciale; 5) «merci al dettaglio del resto del mondo»: le merci al dettaglio costituite da prodotti originari di paesi terzi diversi dal Regno Unito e importati in parti del Regno Unito diverse dall'Irlanda del Nord; 6) «prodotti di origine animale»: le merci al dettaglio destinate al consumo umano costituite da: a) gli alimenti di origine animale, compresi il miele e il sangue; b) i molluschi bivalvi vivi, gli echinodermi vivi, i tunicati vivi e i gasteropodi marini vivi destinati al consumo umano; c) gli altri animali destinati a essere forniti vivi al consumatore finale, che vanno trattati conformemente a tale utilizzo; 7) «prodotti di origine vegetale»: le merci al dettaglio destinate al consumo umano costituite da piante e relativi prodotti, compreso il materiale trasformato; 8) «alimenti per animali da compagnia e articoli masticabili per cani pronti alla vendita»: gli alimenti per animali da compagnia egli articoli masticabili per cani destinati alla vendita diretta che sono confezionati in imballaggi pronti alla vendita per l'uso da parte del consumatore finale; 9) «prodotti composti»: le merci al dettaglio destinate al consumo umano contenenti sia prodotti di origine vegetale sia prodotti trasformati di origine animale; 10) «alimento»: un alimento o prodotto alimentare quale definito all' del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (13); 11) «tasso speciale dei controlli ufficiali»: il tasso dei controlli ufficiali quale stabilito in un atto di esecuzione adottato conformemente all', paragrafo 3, del presente regolamento; 12) «certificato generale»: un documento in formato cartaceo o elettronico firmato dal certificatore autorizzato delle autorità competenti per una partita di merci al dettaglio, che garantisce la conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento; 13) «preimballato»: la preparazione di qualsiasi unità di vendita ai fini della presentazione come tale al consumatore finale e agli operatori della ristorazione, costituita dall'imballaggio in cui le merci al dettaglio sono confezionate prima di essere messe in vendita, avvolte interamente o in parte di tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio; 14) «marcatura»: qualunque marchio d'impresa o commerciale, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull'imballaggio di una merce al dettaglio o sulla scatola in cui è contenuta, o che accompagna tale imballaggio o scatola, e che non può sbiadire o essere rimosso facilmente; 15) «prodotti della pesca»: i prodotti della pesca quali definiti all', punto 8), del regolamento (CE) n. 1005/2008; 16) «stabilimento»: qualsiasi unità di un'impresa che spedisce o riceve merci al dettaglio; 17) «stabilimento elencato»: uno stabilimento inserito in un elenco conformemente all' del presente regolamento; 18) «struttura ispettiva SPS»: un posto di controllo quale definito all', punto 38), del regolamento (UE) 2017/625, e un luogo di ingresso dei viaggiatori quale definito all', lettera k), del regolamento (UE) n. 576/2013, entrambi conformi alle prescrizioni di cui a detti regolamenti; 19) «stato SPS»: lo stato sanitario quale definito all', punto 34), del regolamento (UE) 2016/429 o lo status relativo agli organismi nocivi quale definito nella norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 5 – Glossario di termini fitosanitari, 2022, adottata ai sensi della Convenzione internazionale per la protezione delle piante, come modificata; 20) «prodotti lattiero-caseari»: i prodotti lattiero-caseari quali definiti all'allegato I, punto 7.2., del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (14); 21) «carni»: le carni quali definite all'allegato I, punto 1, del regolamento (CE) n. 853/2004; 22) «etichetta fitosanitaria»: qualunque marchio d'impresa o commerciale, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta, che non può sbiadire o essere rimosso facilmente, rilasciato ufficialmente o sotto supervisione ufficiale conformemente all' o 11 del presente regolamento, al fine di accompagnare le partite di piante da impianto, compresi i tuberi-seme di patate, e di macchinari e veicoli utilizzati a fini agricoli o forestali; 23) «tuberi-seme di patate»: tuberi di Solanum tuberosum L. da impianto; 24) «animali da compagnia»: gli animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (UE) n. 576/2013, ossia cani, gatti e furetti da compagnia; 25) «documento di viaggio per animali da compagnia»: un documento in formato cartaceo o elettronico rilasciato dalle autorità competenti del Regno Unito per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia che entrano in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito.
Storico versioni

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