Art. 19 · Disposizioni transitorie per le prescrizioni relative alla marcatura

Art. 19

Disposizioni transitorie per le prescrizioni relative alla marcatura

In vigore dal 14 giu 2023
Disposizioni transitorie per le prescrizioni relative alla marcatura 1.   Per le merci al dettaglio immesse sul mercato dell'Irlanda del Nord prima del 1o ottobre 2023 non vige l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni relative alla marcatura stabilite all', paragrafo 1, lettera a), fino al 31 ottobre 2023. 2.   Per le merci al dettaglio immesse sul mercato dell'Irlanda del Nord prima del 1o ottobre 2024 non vige l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni relative alla marcatura stabilite all', paragrafo 1, lettera b), fino al 31 ottobre 2024. 3.   Per le merci al dettaglio immesse sul mercato dell'Irlanda del Nord prima del 1o luglio 2025 non vige l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni relative alla marcatura stabilite all', paragrafo 1, lettera c), fino al 31 luglio 2025.
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