Art. 53 · Valutazione e riesame

Art. 53

Valutazione e riesame

In vigore dal 14 giu 2023
Valutazione e riesame 1.   Entro il 14 luglio 2028 e, successivamente, ogni quattro anni, la Commissione presenta una relazione sulla valutazione e sul riesame del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio. Tali relazioni sono rese pubbliche. 2.   Tenendo conto del progresso tecnico e dell'esperienza pratica acquisita negli Stati membri come specificato all', la Commissione include nella relazione una valutazione dei aspetti seguenti del presente regolamento: a) i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato III; b) la procedura di valutazione della conformità applicabile alle macchine o ai prodotti correlati elencati nell’allegato I. Se del caso, la relazione è corredata di una proposta legislativa di modifica delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. 3.   Entro il 14 luglio 2026 e, successivamente, ogni cinque anni, la Commissione presenta una relazione specifica sulla valutazione dell', paragrafi 4 e 5, del presente regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio. Tali relazioni sono rese pubbliche. La Commissione include nelle sue relazioni gli elementi seguenti: a) una sintesi dei dati e delle informazioni forniti dagli Stati membri a norma dell', paragrafo 5, durante il periodo di riferimento; b) una valutazione dell'elenco delle categorie di macchine o prodotti correlati di cui all'allegato I alla luce dei criteri di cui all', paragrafo 4. Nelle relazioni la Commissione valuta l'adeguatezza e la disponibilità dei dati e delle informazioni forniti dagli Stati membri, comprese la loro adeguatezza e idoneità al fine di effettuare confronti, individuando eventuali carenze onde garantire il funzionamento efficace e l'applicazione dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:1230:oj#art-53