Art. 50 · Sanzioni

Art. 50

Sanzioni

In vigore dal 14 giu 2023
Sanzioni 1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento da parte degli operatori economici e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive e possono comprendere sanzioni penali per violazioni gravi. 2.   Entro il 14 ottobre 2026 gli Stati membri notificano tali norme e tali provvedimenti alla Commissione e notificano immediatamente qualsiasi successiva modifica ad essi apportata.
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