Art. 46
Non conformità formale
In vigore dal 14 giu 2023
Non conformità formale
1. Fatto salvo l', se uno Stato membro giunge a una delle conclusioni seguenti in merito a una macchina o a un prodotto correlato richiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione:
a)
la marcatura CE è stata apposta in violazione dell' del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell' del presente regolamento;
b)
la marcatura CE non è stata apposta;
c)
il numero di identificazione dell'organismo notificato che interviene nella fase di controllo della produzione è stato apposto in violazione dell', paragrafo 3, o non è stato apposto;
d)
la dichiarazione di conformità UE non è stata compilata o non è stata compilata correttamente;
e)
la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta;
f)
le informazioni di cui all', paragrafo 6, o all', paragrafo 3, sono assenti, false o incomplete;
g)
non sono rispettate altre prescrizioni amministrative di cui all' o all'.
2. Fatto salvo l', se uno Stato membro giunge a una delle conclusioni seguenti in merito a una quasi-macchina, chiede all'operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione:
a)
la dichiarazione di incorporazione UE non è stata compilata o non è stata compilata correttamente;
b)
la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta;
c)
le informazioni di cui all', paragrafo 5, o all', paragrafo 3, sono assenti, false o incomplete;
d)
non sono rispettate altre prescrizioni amministrative di cui all' o all'.
3. Se la non conformità di cui ai paragrafi 1 e 2 permane, lo Stato membro interessato provvede a limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del prodotto interessato rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento o provvede affinché sia richiamato o ritirato dal mercato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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