Art. 42 · Coordinamento degli organismi notificati

Art. 42

Coordinamento degli organismi notificati

In vigore dal 14 giu 2023
Coordinamento degli organismi notificati La Commissione garantisce l'istituzione e il corretto funzionamento di un coordinamento e una cooperazione appropriati tra organismi notificati a norma del presente regolamento sotto forma di un gruppo settoriale di organismi notificati. Gli organismi notificati partecipano al lavoro di tale gruppo, direttamente o mediante rappresentanti designati.
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