Art. 35 · Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati

Art. 35

Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati

In vigore dal 14 giu 2023
Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati 1.   La Commissione assegna un numero di identificazione a ciascun organismo notificato. La Commissione assegna un numero unico anche se l'organismo è notificato ai sensi di diversi atti dell'Unione. 2.   La Commissione mette a disposizione del pubblico l'elenco degli organismi notificati a norma del presente regolamento, inclusi i numeri di identificazione loro assegnati e le attività di valutazione della conformità per le quali sono stati notificati. La Commissione provvede a far sì che l'elenco sia tenuto aggiornato.
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