Art. 18 · Altri casi in cui si applicano gli obblighi dei fabbricanti

Art. 18

Altri casi in cui si applicano gli obblighi dei fabbricanti

In vigore dal 14 giu 2023
Altri casi in cui si applicano gli obblighi dei fabbricanti Una persona fisica o giuridica che apporta una modifica sostanziale alla macchina o a un prodotto correlato è considerata un fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetta agli obblighi del fabbricante di cui all' per tale macchina o prodotto correlato oppure, se la modifica sostanziale incide sulla sicurezza solo della macchina o del prodotto correlato che è parte di un insieme di macchine, per la macchina o il prodotto correlato interessati, come dimostrato nella valutazione del rischio. La persona che effettua la modifica sostanziale, in particolare, ma fatti salvi gli altri obblighi di cui all', garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che la macchina o il prodotto correlato interessato sia conforme ai requisiti applicabili del presente regolamento e applica la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all', paragrafi 2, 3 e 4, del presente regolamento. Un utilizzatore non professionale che effettua una modifica sostanziale alla propria macchina o prodotto correlato, per uso proprio, non è considerato un fabbricante ai fini del presente regolamento e non è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all'.
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