Art. 8 · Garanzie scritte fornite dal Regno Unito alla Commissione

Art. 8

Garanzie scritte fornite dal Regno Unito alla Commissione

In vigore dal 14 giu 2023
Garanzie scritte fornite dal Regno Unito alla Commissione Il Regno Unito fornisce alla Commissione garanzie scritte riguardo al fatto che l’immissione sul mercato dei medicinali di cui all’, paragrafo 1, non comporta un aumento del rischio per la sanità pubblica nel mercato interno e che tali medicinali non saranno spostati in uno Stato membro, comprese le garanzie seguenti: a) gli operatori economici rispettano le prescrizioni di etichettatura di cui all’; b) il monitoraggio, l’applicazione e i controlli efficaci delle norme specifiche di cui agli sono effettuati, tra l’altro, mediante ispezioni e audit.
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