Art. 7 · Divieto di circolazione o di immissione sul mercato in uno Stato membro dei medicinali di cui all’articolo 1, paragrafo 1

Art. 7

Divieto di circolazione o di immissione sul mercato in uno Stato membro dei medicinali di cui all’articolo 1, paragrafo 1

In vigore dal 14 giu 2023
Divieto di circolazione o di immissione sul mercato in uno Stato membro dei medicinali di cui all’, paragrafo 1 1.   I medicinali di cui all’, paragrafo 1, non devono essere spostati dall’Irlanda del Nord a uno Stato membro né essere immessi sul mercato in uno Stato membro. 2.   Gli Stati membri applicano sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza delle norme specifiche stabilite nel presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2023:1182:oj#art-7