Art. 7
Divieto di circolazione o di immissione sul mercato in uno Stato membro dei medicinali di cui all’articolo 1, paragrafo 1
In vigore dal 14 giu 2023
Divieto di circolazione o di immissione sul mercato in uno Stato membro dei medicinali di cui all’, paragrafo 1
1. I medicinali di cui all’, paragrafo 1, non devono essere spostati dall’Irlanda del Nord a uno Stato membro né essere immessi sul mercato in uno Stato membro.
2. Gli Stati membri applicano sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di inosservanza delle norme specifiche stabilite nel presente regolamento.
Storico versioni
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