Art. 4
Piani di emergenza
In vigore dal 8 giu 2023
Piani di emergenza
1. Oltre agli obblighi di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2016/2031, ciascuno Stato membro include nel proprio piano di emergenza le azioni da intraprendere nel proprio territorio per quanto riguarda:
a)
le procedure per l’identificazione dei proprietari delle piante da distruggere, per l’accesso alle proprietà private e per la notifica dell’ordine di distruzione;
b)
le procedure per la mobilitazione del sostegno finanziario necessario all’eradicazione dell’organismo nocivo specificato;
c)
ove appropriato, le informazioni sui regimi eolici nel territorio degli Stati membri che faciliterebbero la migrazione dell’organismo nocivo specificato;
d)
l’elenco degli opportuni metodi di controllo dell’organismo nocivo, aggiornato in base alle più recenti informazioni scientifiche e tecniche.
2. Gli Stati membri aggiornano i propri piani di emergenza, se del caso, entro il 31 dicembre di ogni anno.
Storico versioni
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