Art. 4 · Piani di emergenza

Art. 4

Piani di emergenza

In vigore dal 8 giu 2023
Piani di emergenza 1.   Oltre agli obblighi di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2016/2031, ciascuno Stato membro include nel proprio piano di emergenza le azioni da intraprendere nel proprio territorio per quanto riguarda: a) le procedure per l’identificazione dei proprietari delle piante da distruggere, per l’accesso alle proprietà private e per la notifica dell’ordine di distruzione; b) le procedure per la mobilitazione del sostegno finanziario necessario all’eradicazione dell’organismo nocivo specificato; c) ove appropriato, le informazioni sui regimi eolici nel territorio degli Stati membri che faciliterebbero la migrazione dell’organismo nocivo specificato; d) l’elenco degli opportuni metodi di controllo dell’organismo nocivo, aggiornato in base alle più recenti informazioni scientifiche e tecniche. 2.   Gli Stati membri aggiornano i propri piani di emergenza, se del caso, entro il 31 dicembre di ogni anno.
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