Art. 3
Indagini sul territorio dell’Unione
In vigore dal 8 giu 2023
Indagini sul territorio dell’Unione
1. Fatti salvi gli obblighi di cui all’articolo 24 del regolamento (UE) 2016/2031, le autorità competenti effettuano indagini annuali basate sul rischio per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato sulle piante ospiti, in periodi appropriati dell’anno, sulla base delle informazioni scientifiche e tecniche di cui alla scheda di sorveglianza fitosanitaria dell’Autorità su Spodoptera frugiperda.
2. Dette indagini sono effettuate in particolare:
a)
sulla base del livello del corrispondente rischio fitosanitario;
b)
nelle zone vicine alle regioni in cui è nota la presenza dell’organismo nocivo;
c)
nelle zone in cui le piante ospiti entrano nel territorio dell’Unione, in cui sono manipolate e reimballate e in cui i loro rifiuti sono smaltiti;
d)
negli aeroporti e nei porti marittimi;
e)
nei vivai, nei centri per il giardinaggio e nei negozi al dettaglio, a seconda del caso;
f)
nei siti di produzione fisicamente isolati contro l’organismo nocivo specificato e nelle serre, sulla base di ispezioni visive.
3. Le indagini consistono in particolare:
a)
nell’uso di trappole, quali quelle a feromoni o luminose e, in caso di sospetto di infestazione da parte dell’organismo nocivo specificato, nel prelievo di campioni e nell’identificazione;
b)
nell’esame visivo, ove appropriato.
Storico versioni
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