Art. 3 · Indagini sul territorio dell’Unione

Art. 3

Indagini sul territorio dell’Unione

In vigore dal 8 giu 2023
Indagini sul territorio dell’Unione 1.   Fatti salvi gli obblighi di cui all’articolo 24 del regolamento (UE) 2016/2031, le autorità competenti effettuano indagini annuali basate sul rischio per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato sulle piante ospiti, in periodi appropriati dell’anno, sulla base delle informazioni scientifiche e tecniche di cui alla scheda di sorveglianza fitosanitaria dell’Autorità su Spodoptera frugiperda. 2.   Dette indagini sono effettuate in particolare: a) sulla base del livello del corrispondente rischio fitosanitario; b) nelle zone vicine alle regioni in cui è nota la presenza dell’organismo nocivo; c) nelle zone in cui le piante ospiti entrano nel territorio dell’Unione, in cui sono manipolate e reimballate e in cui i loro rifiuti sono smaltiti; d) negli aeroporti e nei porti marittimi; e) nei vivai, nei centri per il giardinaggio e nei negozi al dettaglio, a seconda del caso; f) nei siti di produzione fisicamente isolati contro l’organismo nocivo specificato e nelle serre, sulla base di ispezioni visive. 3.   Le indagini consistono in particolare: a) nell’uso di trappole, quali quelle a feromoni o luminose e, in caso di sospetto di infestazione da parte dell’organismo nocivo specificato, nel prelievo di campioni e nell’identificazione; b) nell’esame visivo, ove appropriato.
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