Art. 1
In vigore dal 7 giu 2023
1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, attualmente classificati con i codici NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (codice TARIC 7225191090), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (codice TARIC 7225406090), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (codici TARIC 7226191091, 7226191095), 7226 91 91 e 7226 91 99 originari della Repubblica popolare cinese.
Il presente riesame non riguarda i seguenti prodotti:
i)
i prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti «magnetici» a grani orientati,
ii)
i prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido,
iii)
i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 600 mm, e
iv)
i prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore pari o superiore a 4,75 mm ma non superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm.
2. Le aliquote del dazio compensativo definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate sono le seguenti:
Paese
Società
Dazio compensativo
Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese
Bengang Steel Plates Co., Ltd.
28,1 %
C157
Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd.
7,8 %
C158
Hesteel Co., Ltd. Tangshan Branch (61)
7,8 %
C159
Hesteel Co., Ltd. Chengde Branch (62)
7,8 %
C160
Zhangjiagang Hongchang Plate Co., Ltd.
4,6 %
C161
Zhangjiagang GTA Plate Co., Ltd.
4,6 %
C162
Shougang Jingtang United Iron and Steel Co. Ltd.
31,5 %
C164
Beijing Shougang Co. Ltd., Qian’an Iron & Steel branch
31,5 %
C208
Altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato
17,1 %
Cfr. allegato
Tutte le altre società
35,9 %
C999
3. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto oggetto del riesame) venduto all’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura si applica il dazio applicabile a «tutte le altre società».
4. In caso di modifica o revoca dei dazi compensativi definitivi istituiti a norma dell’, paragrafo 2, i dazi di cui al paragrafo 2 sono incrementati nella stessa misura, a seconda della società, in funzione dell’effettivo margine di dumping riscontrato o del margine di pregiudizio riscontrato e a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.
Nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping per determinati produttori esportatori, le domande di restituzione a norma dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 comportano anche la valutazione del margine di dumping per tale produttore esportatore prevalente durante il periodo dell’inchiesta di restituzione. L’importo da rimborsare al richiedente a titolo di restituzione non può superare la differenza tra il dazio riscosso e il dazio combinato compensativo e antidumping stabilito nell’inchiesta di restituzione.
5. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
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