Art. 4 · Modello di riferimento e informazioni sull'organizzazione del mercato

Art. 4

Modello di riferimento e informazioni sull'organizzazione del mercato

In vigore dal 6 giu 2023
Modello di riferimento e informazioni sull'organizzazione del mercato 1.   Gli Stati membri comunicano le prassi nazionali relative all'attuazione dei requisiti di interoperabilità e delle procedure per l'accesso ai dati, conformemente all', e si assicurano che esse rispettino gli obblighi di cui al presente regolamento. 2.   Gli Stati membri rendono facilmente accessibili a tutti i soggetti ammessi e a tutti i clienti finali le informazioni sull'organizzazione del mercato nazionale riguardanti i ruoli e le responsabilità specifici di cui alla tabella I dell'allegato. 3.   Le informazioni di cui al paragrafo 2 comprendono l'identificazione dei soggetti che operano sul mercato nazionale in qualità di amministratori dei dati misurati, amministratori dei punti di misurazione, fornitori dell'accesso ai dati e amministratori delle autorizzazioni, le cui responsabilità sono definite agli .
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