Art. 12 · Compiti dell'EU DSO e dell'ENTSO per l'energia elettrica nella cooperazione in materia di trasparenza dei dati

Art. 12

Compiti dell'EU DSO e dell'ENTSO per l'energia elettrica nella cooperazione in materia di trasparenza dei dati

In vigore dal 6 giu 2023
Compiti dell'EU DSO e dell'ENTSO per l'energia elettrica nella cooperazione in materia di trasparenza dei dati 1.   Per garantire un accesso trasparente ai dati in tutta l'UE, i principali compiti dell'ENTSO per l'energia elettrica e dell'EU DSO nel quadro della loro cooperazione in materia di trasparenza dei dati comprendono: a) l'elaborazione di orientamenti per assistere gli Stati membri nella comunicazione delle prassi nazionali di cui all'; b) la raccolta delle informazioni sulle prassi nazionali comunicate dagli Stati membri per quanto riguarda l'attuazione del modello di riferimento di cui all'; c) la pubblicazione delle informazioni comunicate sulle prassi nazionali in un archivio pubblico che è tenuto aggiornato. 2.   L'ENTSO per l'energia elettrica e l'EU DSO possono inoltre collaborare per assistere la Commissione, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, nel monitoraggio dell'attuazione del modello di riferimento incluso nel presente regolamento e nel suo ulteriore sviluppo a seguito di cambiamenti normativi, del mercato o delle tecnologie e, dietro sua richiesta, per sostenere la Commissione nello sviluppo, in futuri atti di esecuzione, di requisiti di interoperabilità e di procedure non discriminatorie e trasparenti per l'accesso ai dati richiesti per cambiare fornitore, per la gestione della domanda e altri servizi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944.
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