Art. 12
Compiti dell'EU DSO e dell'ENTSO per l'energia elettrica nella cooperazione in materia di trasparenza dei dati
In vigore dal 6 giu 2023
Compiti dell'EU DSO e dell'ENTSO per l'energia elettrica nella cooperazione in materia di trasparenza dei dati
1. Per garantire un accesso trasparente ai dati in tutta l'UE, i principali compiti dell'ENTSO per l'energia elettrica e dell'EU DSO nel quadro della loro cooperazione in materia di trasparenza dei dati comprendono:
a)
l'elaborazione di orientamenti per assistere gli Stati membri nella comunicazione delle prassi nazionali di cui all';
b)
la raccolta delle informazioni sulle prassi nazionali comunicate dagli Stati membri per quanto riguarda l'attuazione del modello di riferimento di cui all';
c)
la pubblicazione delle informazioni comunicate sulle prassi nazionali in un archivio pubblico che è tenuto aggiornato.
2. L'ENTSO per l'energia elettrica e l'EU DSO possono inoltre collaborare per assistere la Commissione, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, nel monitoraggio dell'attuazione del modello di riferimento incluso nel presente regolamento e nel suo ulteriore sviluppo a seguito di cambiamenti normativi, del mercato o delle tecnologie e, dietro sua richiesta, per sostenere la Commissione nello sviluppo, in futuri atti di esecuzione, di requisiti di interoperabilità e di procedure non discriminatorie e trasparenti per l'accesso ai dati richiesti per cambiare fornitore, per la gestione della domanda e altri servizi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2023:1162:oj#art-12