Art. 1 · Approccio generale e applicazione dei metodi ammissibili

Art. 1

Approccio generale e applicazione dei metodi ammissibili

In vigore dal 5 giu 2023
Approccio generale e applicazione dei metodi ammissibili 1.   Per determinare la quota di carbonio biogenico gli operatori economici che effettuano il cotrattamento della biomassa possono sviluppare e usare un metodo di prova caratteristico dell’impresa o del processo e adeguato alla configurazione del loro stabilimento e al loro mix di materie prime. Il metodo di prova principale si basa sull’equilibrio di massa, sul bilancio energetico, sul rendimento o sul radiocarbonio (14C) (vale a dire sulla rilevazione del carbonio radioattivo mediante spettrometria di massa con acceleratore o conteggio mediante scintillazione liquida) degli output. 2.   Gli operatori economici considerano l’intera raffineria, l’impianto di trattamento dei bioliquidi e degli oli fossili o l’impianto di cotrattamento degli input a base di rifiuti come limiti del sistema indipendentemente dal metodo di prova utilizzato. La miscelazione di carburanti cotrattati con altri carburanti è considerata situarsi fuori dei limiti del sistema. Il metodo del radiocarbonio (14C) è applicato prima che i carburanti prodotti mediante cotrattamento siano ulteriormente miscelati con altri combustibili fossili o biocarburanti che non rientravano nel cotrattamento. 3.   Quando comunicano i risultati del cotrattamento, gli operatori economici forniscono dettagli sull’accuratezza e la precisione del metodo di prova utilizzato. Gli operatori economici danno conto e comunicano eventuali inesattezze nelle misurazioni dei flussi o dei valori di riscaldamento nell’ambito del loro metodo di prova principale. Gli operatori economici applicano lo stesso metodo di verifica a diverse unità di trattamento della stessa raffineria, dello stesso impianto di trattamento dei bioliquidi e degli oli fossili o dello stesso impianto di cotrattamento che usa i rifiuti come input. Se le unità non sono collegate e tra di esse non vi sono flussi, gli operatori economici possono applicare metodi di prova diversi. Nel caso di impianti di cotrattamento che usano i rifiuti come input, questa metodologia e la verifica mediante il metodo del radiocarbonio (14C) possono essere applicate solo se a livello degli input è possibile raccogliere una serie di campioni affidabile e rappresentativa che consenta di determinare il contenuto biogenico degli input totali. 4.   Gli operatori economici garantiscono che il limite di rilevabilità del metodo di prova prescelto possa misurare efficacemente la quota prevista di biocarburanti o biogas nel processo. 5.   Se comunicano i risultati del cotrattamento avvalendosi di un metodo di prova principale diverso da quello del radiocarbonio (14C), gli operatori economici applicano periodicamente quest’ultimo agli output per verificare il corretto funzionamento del loro sistema e la correttezza dei risultati ottenuti con il metodo principale. La verifica mediante il metodo del radiocarbonio (14C) è obbligatoria per tutti gli output in cui è dichiarato un contenuto di carbonio biogenico. 6.   Gli operatori economici documentano in modo esauriente le quantità e i tipi di biomassa che entrano nel processo di cotrattamento con i combustibili fossili, nonché le quantità di biocarburanti e biogas prodotte a partire da questa biomassa. Inoltre essi suffragano tali informazioni con prove, tra cui i risultati del metodo di prova di controllo principale di cui al paragrafo 1 e i risultati del metodo di verifica di cui al paragrafo 5 o all’ nei casi in cui si deve determinare la quota di idrogeno di origine biologica.
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