Art. 1
In vigore dal 5 giu 2023
L'immissione in libera pratica o l'assoggettamento al regime di deposito doganale, al regime di zona franca o a quello di perfezionamento attivo dei prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento originari dell'Ucraina sono consentiti solo in Stati membri diversi dalla Bulgaria, dall'Ungheria, dalla Polonia, dalla Romania o dalla Slovacchia.
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