Art. 1

Art. 1

In vigore dal 5 giu 2023
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 269/2014 è sostituito dal seguente: «g) imprenditori di spicco che operano in Russia e loro familiari stretti, o altre persone fisiche, che ne traggono vantaggio, ovvero imprenditori, persone giuridiche, entità od organismi che operano in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa, resosi responsabile dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione dell'Ucraina; o».
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