Art. 99
Obiettivo e struttura del sistema Surveillance
In vigore dal 1 giu 2023
Obiettivo e struttura del sistema Surveillance
1. Conformemente all’, paragrafo 5, del codice e agli atti dell’Unione che ne prevedono l’uso, il sistema Surveillance consente la comunicazione tra le autorità doganali degli Stati membri e la Commissione ai fini della vigilanza doganale e la raccolta dei dati estratti dalla dichiarazione doganale di immissione in libera pratica o di esportazione delle merci.
2. Gli Stati membri trasmettono le informazioni richieste dai sistemi di dichiarazione doganale al sistema Surveillance in modo automatizzato.
3. Il sistema Surveillance è un sistema centrale costituito da un componente comune.
Storico versioni
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