Art. 94 · Autenticazione e accesso al sistema PoUS centrale

Art. 94

Autenticazione e accesso al sistema PoUS centrale

In vigore dal 1 giu 2023
Autenticazione e accesso al sistema PoUS centrale 1.   L’autenticazione e la verifica dell’accesso degli operatori economici e di altre persone ai fini dell’accesso ai componenti comuni del sistema PoUS sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS. 2.   L’autenticazione e la verifica dell’accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell’accesso ai componenti comuni del sistema PoUS sono effettuate utilizzando i servizi di rete forniti dalla Commissione. L’autenticazione e la verifica dell’accesso delle autorità doganali degli Stati membri ai fini dell’accesso al sistema PoUS nazionale sono effettuate utilizzando un sistema di gestione dell’identità e dell’accesso istituito dallo Stato membro interessato. 3.   L’autenticazione e la verifica dell’accesso del personale della Commissione ai fini dell’accesso ai componenti comuni del sistema PoUS sono effettuate utilizzando il sistema UUM&DS o i servizi di rete forniti dalla Commissione.
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