Art. 93 · Utilizzo del sistema PoUS

Art. 93

Utilizzo del sistema PoUS

In vigore dal 1 giu 2023
Utilizzo del sistema PoUS 1.   Gli operatori economici e altre persone utilizzano il sistema PoUS per presentare richieste di visto e di registrazione, o di registrazione senza visto, di prova della posizione unionale sotto forma di documenti T2L/T2LF e di documenti del manifesto doganale delle merci e per gestire l’utilizzo della prova della posizione unionale delle merci alla presentazione. 2.   Il sistema PoUS consente di vistare e registrare le richieste degli operatori economici e di altre persone e di gestire l’utilizzo della prova della posizione unionale.
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