Art. 90 · Sistema REX centrale per i paesi terzi con i quali l’Unione ha un regime commerciale preferenziale

Art. 90

Sistema REX centrale per i paesi terzi con i quali l’Unione ha un regime commerciale preferenziale

In vigore dal 1 giu 2023
Sistema REX centrale per i paesi terzi con i quali l’Unione ha un regime commerciale preferenziale 1.   Le autorità competenti nei paesi terzi utilizzano il sistema REX centrale per i paesi terzi per trattare le domande di registrazione, archiviare le registrazioni, trattare qualsiasi evento successivo che possa incidere sulla domanda o sulla registrazione originaria o effettuare ricerche nelle registrazioni. 2.   Il sistema REX centrale per i paesi terzi interagisce con il sistema di domande preliminari, i servizi di informazioni sui clienti e altri sistemi pertinenti.
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