Art. 89 · Protezione dei dati con riguardo al sistema REX per i paesi terzi

Art. 89

Protezione dei dati con riguardo al sistema REX per i paesi terzi

In vigore dal 1 giu 2023
Protezione dei dati con riguardo al sistema REX per i paesi terzi I dati personali degli interessati stabiliti in paesi terzi compresi nel sistema REX per i paesi terzi registrati dalle autorità competenti nei paesi terzi sono trattati ai fini dell’attuazione e del monitoraggio del pertinente regime commerciale preferenziale con l’Unione.
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